Sospensione rate mutuo e canoni di locazione finanziaria relativi: (i) agli edifici sgomberati o inagibili siti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; (ii) alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici; (iii) alla gestione di attività agricola svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni siti nel medesimo territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Premesso che:
- con delibera in data 28 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 15 settembre 2023, l’ordinanza n. 1023, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 n. 225 (di seguito l’“Ordinanza”);
- l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
- “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
- con ordinanza n. 1040, in data 10 novembre 2023, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2023 n. 269, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto – all’art. 1, rubricato “Modifiche all’articolo 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023” – che “Il comma 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 è sostituito dal seguente:
- “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.”.
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Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 9 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:
- soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività agricola, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni.
Fermo quanto sopra, la Banca, sebbene ciò non sia espressamente ricompreso dalle disposizioni normative, al solo fine di agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà, ha esteso la possibilità di chiedere la sospensione anche:
- ai soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni siti in edifici sgomberati o inagibili ovvero strumentali alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola;
- ai soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria, strumentali alla gestione di attività agricola, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni.
Modalità ed effetti della sospensione
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:
- sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
- sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo/locazione finanziaria originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Durata della sospensione
La sospensione opera fintantoché gli edifici e i terreni agricoli in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 27 agosto 2024, salvo proroghe.
Domanda di sospensione e termini per la richiesta
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 15/01/2024.
Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi:
Il Modulo di richiesta è scaricabile da “Download”