Regime in vigore fino al 31 dicembre 2023
- Importo da stabilire in funzione delle esigenze aziendali, subordinatamente alla valutazione della Banca e al limite massimo di importo di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per singola impresa, pari a € 5.000.000. Con riguardo ai finanziamenti richiesti ai sensi del TCF l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
- al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
- al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
- Quota garantita dal Fondo di Garanzia:
- 80% per i finanziamenti aventi finalità di investimento a prescindere dalle fasce di rating;
- 80% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti (es. liquidità per acquisto scorte, per pagamento fornitori o costi del personale), per le imprese che abbiano un rating 3, 4 o 5;
- 60% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti (es. liquidità per acquisto scorte, per pagamento fornitori o costi del personale) per le imprese che abbiano un rating 1 o 2;
- solo per i finanziamenti richiesti ai sensi del TCF: 90% per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica;
- Durata massima 96 mesi;
- Preammortamento fino a 24 mesi.
Per il rilascio della garanzia è generalmente previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È concessa, invece, a titolo gratuito, per le casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto) e, ai sensi del Decreto Aiuti, per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:101:FULL, oltre che per i finanziamenti garantiti al 90% destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.
In caso di mancato perfezionamento del finanziamento per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a carico del Cliente dell’importo di Euro 300,00.
Per le imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come meglio identificati dal Decreto Alluvioni e reperibili al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG, la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino alla misura, nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria, elevabile fino al 90% qualora la Garanzia sia richiesta ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.
Tali condizioni derogano parzialmente rispetto a quanto previsto dal
Foglio Informativo Mutui Garantiti, Mutui Garantiti Puglia Sviluppo, Mutui Garantiti con Provvista BEI, Mutui Garantiti con Provvista CDP/BEI e Factoring (Operazioni di Acquisto e gestione dei crediti di impresa) a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, dal Decreto Aiuti, come prorogate ai sensi della Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Alluvioni.
Per approfondimenti o richieste di informazioni in caso di impresa cliente rivolgersi al proprio Gestore di riferimento; in caso di impresa non cliente contattare la Filiale di riferimento oppure Filo Diretto al 800 712 433.