Il Fondo di Garanzia (Legge 662/96) è una garanzia pubblica creata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) la cui finalità è di agevolare l’accesso al credito delle imprese sostituendo o affiancando garanzie di altra natura, e riducendo il rischio del Soggetto Finanziatore sull’importo garantito.
Salvo deroghe legislative previste tempo per tempo, secondo la disciplina ordinaria il Fondo di Garanzia garantisce fino all’importo massimo di Euro 2.500.000 le imprese in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle Disposizioni Operative disciplinanti la garanzia.
Nella disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia la percentuale di garanzia concessa dal Fondo di Garanzia sul singolo finanziamento varia a seconda della fascia di merito creditizio (che varia da 1 a 5), attribuita alla singola impresa dal modello di valutazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 disciplinato nelle Disposizioni Operative, della tipologia e della durata dell’operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di impresa, come riportato nell’allegato.
La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, come convertito dalla Legge 5 luglio 2022, n. 91 (Decreto Aiuti), hanno previsto l’applicazione di un regime transitorio, prorogato fino al 31 dicembre 2023, dalla Legge 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023). Tale regime transitorio è stato recepito dal Fondo di Garanzia con le Circolari n. 4 e n. 6 del 2022.
Imprese di micro, piccole e medie dimensioni iscritte al Registro delle Imprese appartenenti a diversi settori produttivi con sede sul territorio nazionale. Non sono ammessi alla garanzia alcuni settori quali:
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto le seguenti principali deroghe relativamente all’operatività del Fondo di Garanzia, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 per effetto della proroga di cui alla Legge di Bilancio 2023:
Il Decreto Aiuti, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, ha introdotto le seguenti principali deroghe relativamente all’operatività del Fondo di Garanzia, ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (di seguito, “Temporary Crisis Framework” o “TCF”).
L’operatività del TCF è stata recepita dal Fondo di Garanzia con la Circolare n. 6 del 2022, che ha previsto il seguente regime che è operativo, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, dal 30 agosto 2022 con validità fino al 31 dicembre 2023 (termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2023).
La garanzia del Fondo di Garanzia con i suddetti requisiti previsti dal TCF non è applicabile alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Per un approfondimento di tutte le deroghe temporanee sull’operatività del Fondo di Garanzia introdotte, si rimanda alle seguenti Leggi e Circolari:
Regime in vigore fino al 31 dicembre 2023
Per il rilascio della garanzia è generalmente previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È concessa, invece, a titolo gratuito, per le casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto) e, ai sensi del Decreto Aiuti, per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=IT, oltre che per i finanziamenti garantiti al 90% destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.
In caso di mancato perfezionamento del finanziamento per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a carico del Cliente dell’importo di Euro 300,00.
Tali condizioni derogano parzialmente rispetto a quanto previsto dal
Foglio Informativo Mutui Garantiti, Mutui Garantiti Puglia Sviluppo, Mutui Garantiti con Provvista BEI, Mutui Garantiti con Provvista CDP/BEI e Factoring (Operazioni di Acquisto e gestione dei crediti di impresa) a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti, come prorogate ai sensi della Legge di Bilancio 2023.
Per approfondimenti o richieste di informazioni in caso di impresa cliente rivolgersi al proprio Gestore di riferimento; in caso di impresa non cliente contattare la Filiale di riferimento oppure Filo Diretto al 800 712 433.
Regime in vigore fino al 31 dicembre 2023
Per il rilascio della garanzia è generalmente previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È concessa, invece, a titolo gratuito, per le casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto) e, ai sensi del Decreto Aiuti, per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=IT, oltre che per i finanziamenti garantiti al 90% destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.
In caso di mancato perfezionamento del finanziamento per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a carico del Cliente dell’importo di Euro 300,00.
Tali condizioni derogano parzialmente rispetto a quanto previsto dal Foglio Informativo relativo al Leasing Autoveicoli e al Leasing Strumentale a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti, come prorogate ai sensi della Legge di Bilancio 2023.
Per accedere al Fondo di Garanzia è necessario inviare con data certa alla società di leasing apposita domanda mediante l’utilizzo del modulo di richiesta (modulo Allegato 4) pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al link che segue https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/. Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentate della società e compilato in ogni sua parte.
Per approfondimenti contattare la Filiale di riferimento oppure Filo Diretto al 800 555 078.