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Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia (Legge 662/96) è una garanzia pubblica creata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) la cui finalità è di agevolare l’accesso al credito delle imprese sostituendo o affiancando garanzie di altra natura, e riducendo il rischio del Soggetto Finanziatore sull’importo garantito.

Salvo deroghe legislative previste tempo per tempo, secondo la disciplina ordinaria il Fondo di Garanzia garantisce fino all’importo massimo di Euro 2.500.000 le imprese in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle Disposizioni Operative disciplinanti la garanzia.

Nella disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia la percentuale di garanzia concessa dal Fondo di Garanzia sul singolo finanziamento varia a seconda della fascia di merito creditizio (che varia da 1 a 5), attribuita alla singola impresa dal modello di valutazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 disciplinato nelle Disposizioni Operative, della tipologia e della durata dell’operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di impresa, come riportato nell’allegato.

Regime transitorio del Fondo di Garanzia fino al 31 dicembre 2023

La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, come convertito dalla Legge 5 luglio 2022, n. 91 (Decreto Aiuti), hanno previsto l’applicazione di un regime transitorio, recepito dal Fondo di Garanzia con le Circolari n. 4 e n. 6 del 2022 e prorogato, fino al 31 dicembre 2023, dalla Legge 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023).

Da ultimo, il Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 (Decreto Alluvioni) recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, ha previsto alcune ulteriori deroghe per le imprese localizzate nei territori interessati, come meglio identificati dal Decreto Alluvioni medesimo, recepita dal Fondo di Garanzia con la Circolare n. 11 del 2023.

A chi è rivolto

Imprese di micro, piccole e medie dimensioni iscritte al Registro delle Imprese appartenenti a diversi settori produttivi con sede sul territorio nazionale. Non sono ammessi alla garanzia alcuni settori quali:

  • Attività finanziarie ed assicurative (Ateco 64-65);
  • Amministrazione pubblica e difesa (Ateco 84);
  • Attività di famiglie e convivenze (Ateco 97 e 98);
  • Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (Ateco 99).

Principali modifiche

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto le seguenti principali deroghe relativamente all’operatività del Fondo di Garanzia, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 per effetto della proroga di cui alla Legge di Bilancio 2023:

  • Importo massimo garantito per impresa elevato a 5 milioni di euro;
  • ammissibilità delle imprese con fascia di merito creditizio (di seguito, anche, “rating”) pari a 5;
  • conferma della garanzia diretta all’80% per i finanziamenti aventi finalità di investimento a prescindere dalle fasce di rating;
  • innalzamento della garanzia diretta all’80% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, ivi compreso il factoring, per le imprese che abbiano un rating pari a 3, 4 o 5;
  • innalzamento della garanzia diretta al 60% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, ivi compreso il factoring, per le imprese che abbiano un rating 1 o 2.

Il Decreto Aiuti, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, ha introdotto le seguenti principali deroghe relativamente all’operatività del Fondo di Garanzia, ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (di seguito, “Temporary Crisis Framework” o “TCF”).

L’operatività del TCF è stata recepita dal Fondo di Garanzia con la Circolare n. 6 del 2022, che ha previsto il seguente regime che è operativo, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, dal 30 agosto 2022 e successivamente prorogata con comunicazione 2023/C 101/03, con validità fino al 31 dicembre 2023 (termine già prorogato dalla Legge di Bilancio 2023).

  • Importo massimo garantito per impresa elevato a 5 milioni di euro, per un importo massimo del totale delle operazioni finanziarie agevolate ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 del TCF non superiore al maggiore tra:
    • il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
    • il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
    • il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
  • Garanzia diretta pari:
    • all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il rating (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
    • all’80% per finanziamenti concessi a fronte di investimento;
    • all’80% per finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie che abbiano un rating pari a 3, 4 o 5;
    • al 60% per finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie che abbiano un rating pari a 1 o 2;
    • al 90% per finanziamenti destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica;
  • Garanzia gratuita per i finanziamenti con garanzia al 90% e per i finanziamenti concessi in favore di imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:101:FULL

La garanzia del Fondo di Garanzia con i suddetti requisiti previsti dal TCF non è  applicabile alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Da ultimo, il Decreto Alluvioni, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, ha previsto per le imprese localizzate nei territori interessati, come meglio identificati dal Decreto Alluvioni e reperibili al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e fino alla misura, nel caso di garanzia diretta, dell’80 per cento dell’operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

Per un approfondimento di tutte le deroghe temporanee sull’operatività del Fondo di Garanzia introdotte, si rimanda alle seguenti Leggi e Circolari:

  • Dall’art. 1, comma 55, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  • Dall’art. 16 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, come convertito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2022 (Decreto Aiuti);
  • Circolare del Fondo di Garanzia n. 4 del 24 maggio 2022;
  • Circolare del Fondo di Garanzia n. 6 del 3 agosto 2022;
  • Comunicazione del Fondo di Garanzia del 30 dicembre 2022;
  • Legge di Bilancio 2023;
  • 9 del Decreto Alluvioni;
  • Circolare n. 11 del 7 giugno 2023.

 

Alla luce delle deroghe introdotte all’operatività del Fondo di Garanzia dalla Legge di Bilancio, dal Decreto Aiuti e dalle Circolari n. 4 e 6 del 2022 e n. 11 del 2023 del Fondo di Garanzia e dal Decreto Alluvioni, Banca Ifis propone le seguenti operazioni di finanziamento assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia.

Mutui Garantiti dal Fondo di Garanzia

Regime in vigore fino al 31 dicembre 2023

  • Importo da stabilire in funzione delle esigenze aziendali, subordinatamente alla valutazione della Banca e al limite massimo di importo di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per singola impresa, pari a € 5.000.000. Con riguardo ai finanziamenti richiesti ai sensi del TCF l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
    • al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
    • al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
    • al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
  • Quota garantita dal Fondo di Garanzia:
    • 80% per i finanziamenti aventi finalità di investimento a prescindere dalle fasce di rating;
    • 80% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti (es. liquidità per acquisto scorte, per pagamento fornitori o costi del personale), per le imprese che abbiano un rating 3, 4 o 5;
    • 60% per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti (es. liquidità per acquisto scorte, per pagamento fornitori o costi del personale) per le imprese che abbiano un rating 1 o 2;
    • solo per i finanziamenti richiesti ai sensi del TCF: 90% per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica;
  • Durata massima 96 mesi;
  • Preammortamento fino a 24 mesi.

 

Per il rilascio della garanzia è generalmente previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È concessa, invece, a titolo gratuito, per le casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto) e, ai sensi del Decreto Aiuti, per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia  indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:101:FULL, oltre che per i finanziamenti garantiti al 90% destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

In caso di mancato perfezionamento del finanziamento per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a carico del Cliente dell’importo di Euro 300,00.

Per le imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come meglio identificati dal Decreto Alluvioni e reperibili al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG, la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino alla misura, nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria, elevabile fino al 90% qualora la Garanzia sia richiesta ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

Tali condizioni derogano parzialmente rispetto a quanto previsto dal

Foglio Informativo Mutui Garantiti, Mutui Garantiti Puglia Sviluppo,  Mutui Garantiti con Provvista BEI, Mutui Garantiti con Provvista CDP/BEI e Factoring (Operazioni di Acquisto e gestione dei crediti di impresa) a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, dal Decreto Aiuti, come prorogate ai sensi della Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Alluvioni.

Per approfondimenti o richieste di informazioni in caso di impresa cliente rivolgersi al proprio Gestore di riferimento; in caso di impresa non cliente contattare la Filiale di riferimento oppure Filo Diretto al 800 712 433.

Leasing Garantiti dal Fondo di Garanzia

Regime in vigore fino al 31 dicembre 2023

  • Importo massimo del finanziamento pari a 5 milioni di euro. Con riguardo ai finanziamenti richiesti ai sensi del TCF l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
    • al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
    • al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
    • al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
  • Quota garantita dal Fondo di Garanzia:
    • 80% per i finanziamenti aventi finalità di investimento a prescindere dalle fasce di rating;
    • 80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il rating ( start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
    • solo per i finanziamenti richiesti ai sensi del TCF: 90% dell’importo finanziato in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di  efficientamento  o  diversificazione della  produzione  o  del  consumo  energetici quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il  fabbisogno  energetico con  energie  provenienti  da   forme   rinnovabili,   a   effettuare investimenti in misure  di  efficienza  energetica  che  riducono  il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di  gas  naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali  rispetto  a oscillazioni  eccezionali  dei  prezzi   sui   mercati   dell’energia elettrica;
  • Durata fino ad un massimo di 72 mesi;
  • Tipologia beni finanziati: beni strumentali, semirimorchi, rimorchi, veicoli industriali;
  • Termine di 9 mesi per la consegna del bene/sottoscrizione del verbale di consegna (anziché 6 mesi), che produce gli effetti della data di erogazione del finanziamento;
  • Spese di gestione amministrativa pari a 500,00 euro (anziché 1000,00 euro).

Per il rilascio della garanzia è generalmente previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È concessa, invece, a titolo gratuito, per le casistiche di esenzione previste dalle Disposizioni Operative (es. imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto) e, ai sensi del Decreto Aiuti, per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia  indicati al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:101:FULL, oltre che per i finanziamenti garantiti al 90% destinati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

In caso di mancato perfezionamento del finanziamento per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, è previsto il pagamento di una commissione a carico del Cliente dell’importo di Euro 300,00.

Per le imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come meglio identificati dal Decreto Alluvioni e reperibili al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/01/23G00074/SG, la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino alla misura, nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria, elevabile fino al 90% qualora la garanzia sia richiesta ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

Tali condizioni derogano parzialmente rispetto a quanto previsto dal Foglio Informativo relativo al Leasing Autoveicoli e al Leasing Strumentale a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, dal Decreto Aiuti, come prorogate ai sensi della Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Alluvioni.

Per accedere al Fondo di Garanzia è necessario inviare con data certa alla società di leasing apposita domanda mediante l’utilizzo del modulo di richiesta (modulo Allegato 4) pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al link che segue https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/. Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentate della società e compilato in ogni sua parte.

Per approfondimenti contattare la Filiale di riferimento oppure Filo Diretto al 800 555 078.