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26/06/2023
16:34

Sospensione rate mutuo e canoni di locazione finanziaria – Emilia-Romagna

Sospensione rate mutuo e canoni di locazione finanziaria relativi: (i) agli edifici sgomberati o inagibili siti nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; (ii) alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici; (iii) alla gestione di attività agricola svolta nei terreni franati o alluvionati siti nel medesimo territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

 

Premesso che:

  • con delibera in data 4 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
  • in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 8 maggio 2023, l’ordinanza n. 992, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 n. 110 (di seguito l’“Ordinanza”);
  • l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:
    1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;
  • con delibera in data 23 maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
  • con ordinanza n. 1003, in data 14 giugno 2023, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2023 n. 141, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto – all’art. 8, rubricato “sospensione dei mutui” – che “Il comma 1 dell’art. 11 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023 è sostituito dal seguente: «1.  In ragione del  grave  disagio  socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218  del  codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all’agibilità   o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza  come  nel  caso  dei  terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando  tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.».

***

Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 11 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività agricola, svolta nei terreni franati o alluvionati.

Fermo quanto sopra, la Banca, sebbene ciò non sia espressamente ricompreso dalle disposizioni normative, al solo fine di agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà, ha esteso la possibilità di chiedere la sospensione anche:

  • ai soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni siti in edifici sgomberati o inagibili ovvero strumentali alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici;
  • ai soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria, strumentali alla gestione di attività agricola, svolta nei terreni franati o alluvionati.

 

Modalità ed effetti della sospensione

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

  • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
  • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

La sospensione non comporta:

– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;

– la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo/locazione finanziaria originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Durata della sospensione

La sospensione opera fintantoché gli edifici e i terreni agricoli in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 3 maggio 2024, salvo proroghe.

Domanda di sospensione e termini per la richiesta

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31/07/2023.

Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi:

  • al personale della Filiale di riferimento per i soggetti imprese titolari di mutuo;
  • al numero verde 800626669 e all’indirizzo e-mail chiediloanoi@bancaifis.it per i soggetti privati titolari di mutuo; e
  • all’agente in attività finanziaria di riferimento per soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria.

 

Il Modulo di richiesta è scaricabile da “Download”

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