Skip to content Logo Banca Ifis

Certificato di stipendio per la cessione del quinto: cos’è e come richiederlo

Cos’è il certificato di stipendio?

Il certificato di stipendio è un documento rilasciato dal datore di lavoro che attesta la posizione lavorativa e la retribuzione del dipendente. Contiene informazioni quali:

  • dati anagrafici e matricola del lavoratore;
  • tipologia di contratto, data di assunzione e qualifica;
  • retribuzione lorda e netta mensile, con evidenza di eventuali voci accessorie (straordinari, indennità, premi);
  • trattenute fiscali e contributive;
  • indicazione di eventuali vincoli già presenti sulla retribuzione quali, ad esempio, sequestri, pignoramenti o cessioni già in essere;
  • timbro e firma del datore di lavoro o dell’ufficio HR.

Detto documento – pur non essendo da solo sufficiente a garantire l’approvazione del finanziamento – costituisce uno degli elementi necessari a valutare la capacità di rimborso del dipendente che desidera ottenere la cessione del quinto della propria retribuzione.

Perché è importante per la cessione del quinto

Nella cessione del quinto dello stipendio, la rata mensile non può superare un quinto (20%) della retribuzione netta. Il certificato di stipendio fornisce prova di:

  1. capacità reddituale del dipendente in quanto conferma l’ammontare dello stipendio sul quale verrà calcolata la rata;
  2. stabilità contrattuale del soggetto in quanto evidenzia anzianità di servizio e tipologia di rapporto di lavoro;
  3. esistenza di eventuali trattenute pregresse in quanto consente di controllare la presenza di altre trattenute sulla retribuzione come cessioni, pignoramenti o sequestri, garantendo il rispetto dei limiti di legge.

In assenza di questo documento, mancando talune delle informazioni necessarie per procedere con l’istruttoria, risulterà impossibile ottenere la concessione del finanziamento.

Quando serve il certificato di stipendio nell’iter valutativo della cessione del quinto

Il certificato di stipendio è essenziale in vari momenti dell’iter di valutazione volto alla concessione di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto:

  1. Pre-istruttoria – Prima di avviare la pratica, l’intermediario richiede il documento per verificare reddito e presenza di eventuali trattenute già in corso.
  2. Delibera del finanziamento – I dati retributivi contenuti nel certificato permettono di calcolare l’esatto quinto dello stipendio e di confermare che la rata non superi il limite del 20 % previsto dalla normativa.
  3. Notifica al datore di lavoro – Una volta approvato il prestito, il certificato è allegato alla comunicazione inviata all’azienda affinché applichi la trattenuta in busta paga.
  4. Eventuali rinegoziazioni – In caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione, il certificato aggiornato consente di rivalutare la capacità di rimborso.

Senza questo documento, pertanto, l’istruttoria resta bloccata: le informazioni necessarie a tutelare sia il lavoratore sia l’ente finanziatore non sarebbero disponibili, con conseguente allungamento delle tempistiche e possibile rifiuto della richiesta di prestito.

Come si richiede il certificato al datore di lavoro

Per l’ottenimento del certificato di stipendio, la prassi più diffusa prevede una procedura strutturata in tre passaggi fondamentali:

  1. Presentazione della richiesta formale
    • Compilazione di un modulo interno o invio di comunicazione scritta (e-mail aziendale oppure PEC) indirizzata all’ufficio Risorse Umane o Amministrazione del Personale.
    • Inserimento di dati anagrafici, matricola e motivazione della richiesta (ad esempio “istruttoria di cessione del quinto”).
  2. Documenti necessari per richiedere il certificato di stipendio
    • Modulo di richiesta interno: alcune aziende mettono a disposizione un form precompilato o un portale HR dove inserire i dati necessari.
    • Copia di un documento d’identità valido: carta d’identità o passaporto per confermare l’identità del richiedente.
    • Codice fiscale: indispensabile per la corretta identificazione nei registri aziendali e fiscali.
    • Ultime buste paga (2-3 mensilità): utili all’ufficio paghe per verificare la retribuzione netta e le eventuali trattenute in essere.
    • Contratto di lavoro o lettera di assunzione: richiesto soprattutto quando il rapporto è iniziato di recente o in caso di trasformazioni contrattuali (es. da tempo determinato a indeterminato).
    • Delega firmata (se la richiesta è inoltrata dall’ente finanziatore o da un terzo): autorizza il soggetto terzo ad interfacciarsi con l’azienda per conto del dipendente e a ricevere il certificato.
    • Informativa privacy: in molte realtà è necessario firmare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
  3. Rilascio e consegna del certificato
    • L’ufficio HR, dopo aver verificato la completezza della richiesta, redige il certificato riportando retribuzione, inquadramento contrattuale e trattenute in essere.
    • Il documento viene timbrato e firmato (digitalmente o in forma autografa) e consegnato entro il termine indicato nelle policy aziendali, solitamente tra 5 e 10 giorni lavorativi.
    • In caso di urgenza, alcune aziende consentono il ritiro allo sportello dell’ufficio personale o l’invio tramite posta elettronica certificata.

Seguendo questa procedura, l’azienda dispone di tutte le informazioni necessarie per emettere il certificato di stipendio, consentendo così di procedere con l’istruttoria della pratica.

È obbligatorio per l’azienda rilasciare il certificato?

Pur non esistendo una norma specifica che impone esplicitamente al datore di lavoro di fornire al dipendente il certificato di stipendio, il rilascio dello stesso costituisce una prassi consolidata e supportata da:

  • P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 – disciplina la cessione del quinto ed impone al datore di lavoro di darvi esecuzione;
  • Principio di libera cedibilità del credito senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) – il dipendente (creditore) può trasferire all’ente finanziatore il proprio credito (cioè una quota del proprio stipendio) anche senza il consenso del datore di lavoro (debitore);
  • Principio di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) – il datore di lavoro deve agevolare il dipendente nell’esercizio di diritti patrimoniali collegati al rapporto di lavoro.
  • Regolamento (UE) 2016/679 (art. 15) – ciascun interessato – ivi compreso il lavoratore dipendente – ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano.

Eccezioni e limiti pratici

Pur in presenza di tali principi di carattere normativo a sostegno della prassi consolidata sopra descritta, possono verificarsi situazioni che ritardano o complicano il rilascio del certificato di stipendio. Ad esempio:

  1. Procedure aziendali interne – alcune imprese prevedono tempi tecnici più lunghi per la verifica dei dati in busta paga ed il conseguente rilascio del certificato.
  2. Rapporti di lavoro in prova – il datore di lavoro potrebbe richiedere che sia decorso un determinato periodo di tempo prima di produrre un certificato con valori retributivi “stabili”.
  3. Contenziosi in corso – se esistono contestazioni disciplinari o contenziosi legali in corso fra azienda e dipendente, l’ufficio HR può sospendere il rilascio finché la posizione non venga chiarita, purché ciò non configuri un diniego illegittimo.
  4. Mancanza di consenso privacy – in assenza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, l’azienda non può trasmettere informazioni retributive a terzi.

Conseguenze di un rifiuto ingiustificato

Un diniego privo di fondamento da parte del datore di lavoro può esporlo a responsabilità civile in quanto costituisce:

  • inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e
  • lesione di un diritto soggettivo del lavoratore all’accesso al credito tramite uno strumento previsto dalla legge.

Alla luce di ciò, nella pratica, la maggior parte dei datori di lavoro adempie alla richiesta formulata, ma il lavoratore è bene che:

  • inoltri la richiesta per iscritto (e-mail o PEC) mantenendo prova dell’avvenuta consegna;
  • alleghi i documenti richiesti (copia documento, codice fiscale, eventuale delega);
  • indichi con chiarezza la finalità (cessione del quinto) e il termine entro cui necessita il certificato.

Così facendo, riduce al minimo i margini di contestazione e accelera l’iter per ottenere il finanziamento garantito sulla propria busta paga.

In ogni caso, sarà sempre possibile sollecitare formalmente il datore di lavoro ai sensi del DPR 180/1950, ricordando la natura perentoria del proprio obbligo di dare esecuzione alla cessione.

Tempi di rilascio e validità del certificato di stipendio

I tempi di emissione e la durata di validità del certificato di stipendio dipendono dalle procedure interne del datore di lavoro ma esistono prassi consolidate che conviene conoscere per evitare rallentamenti nella cessione del quinto.

Tempi di rilascio

Fase

Giorni lavorativi indicativi

Cosa incide sui tempi

Verifica documentazione

1-3 giorni

Completezza della richiesta (modulo, delega, privacy)

Compilazione e firma

2-5 giorni

Disponibilità del responsabile HR/Payroll e numero di firme necessarie

Consegna al dipendente o al consulente

1-2 giorni

Modalità scelta (cartaceo, PEC, portale HR)

In media, 5-10 giorni lavorativi sono sufficienti per ottenere il documento. In situazioni urgenti, molte aziende permettono il ritiro allo sportello HR o l’invio digitale in 24-48 h, previa segnalazione dell’urgenza.

Validità del certificato

  • Scadenza standard – 30 giorni
    La maggior parte delle società finanziarie richiede che il certificato sia stato emesso non oltre 30 giorni prima della delibera, per assicurarsi che i dati retributivi siano aggiornati.
  • Dipendenti pubblici e statali
    Per gli enti pubblici, alcuni istituti accettano certificati emessi fino a 60 giorni prima, in considerazione della maggiore stabilità del rapporto di lavoro.
  • Aggiornamento obbligatorio
    • Variazione stipendiale (promozioni, passaggi di livello, premi);
    • Nuove trattenute (ad esempio pignoramenti, deleghe di pagamento);
    • Cambio di contratto (da tempo determinato a indeterminato).
      In questi casi va richiesto un certificato aggiornato prima dell’erogazione o del rinnovo della cessione del quinto.
  • Validità per rinnovo o estinzione anticipata
    Se si procede a una rinegoziazione dopo almeno 12 mesi di ammortamento, l’ente finanziatore potrà chiedere un nuovo certificato per verificare che i requisiti (es: quota libera dello stipendio) siano ancora soddisfatti.

Suggerimento operativo

Per evitare che la pratica si blocchi per un certificato scaduto, è consigliabile:

  1. Controllare la data di emissione prima di consegnarlo all’ente finanziatore;
  2. Richiedere un aggiornamento immediato in caso di variazioni retributive significative.

Domande frequenti

Il certificato di stipendio ha un costo?

Nella maggior parte dei casi è gratuito. Alcune aziende possono applicare un piccolo rimborso spese amministrative, ma è raro e deve essere preventivamente comunicato al dipendente.

Per quanto è valido il certificato di stipendio?

Generalmente 30 giorni dalla data di emissione; alcuni istituti di credito accettano fino a 60 giorni se il rapporto di lavoro è pubblico o a tempo indeterminato.

Cosa succede se ho un pignoramento in busta paga?

La somma delle trattenute (pignoramenti + eventuale cessione già in corso) non può superare il 50% dello stipendio netto.

Serve sempre il certificato per un preventivo?

Per un calcolo indicativo può bastare l’ultima busta paga; per la delibera definitiva il certificato è obbligatorio.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di firmarlo?

Solo in circostanze motivate (es. documentazione incompleta o trattativa sindacale in corso). Un diniego ingiustificato può comportare una responsabilità civile del datore di lavoro.

Desideri richiedere una cessione del quinto?

Calcola la tua rata

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione e approvazione di Cap.Ital.Fin. S.p.A. Per le condizioni contrattuali della Cessione del quinto dello stipendio/della pensione e della Delegazione di pagamento, consulta le rispettive Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, asportabili presso la sede della Capitalfin S.p.A. oppure scaricabili nella sezione Trasparenza.

Condividi