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08/11/2022
10:12

Factoring e anticipo fatture: somiglianze e differenze

Ottenere liquidità, una necessità chiara a tutte le imprese, ma è sempre facile distinguere i prodotti utili per lo scopo. Il factoring e l’anticipo fatture potrebbero sembrare entrambe soluzioni valide, ma approfondirne il funzionamento può consentire di scegliere meglio quello più adatto alle esigenze aziendali.

Giorgio Lionello, Responsabile Commerciale della Filiale di Padova e della Filiale di Udine, risponde alle principali domande su factoring e anticipo fatture.

Quali sono le differenze tra anticipo fatture e factoring?

Le differenze tra anticipo fatture e factoring sono tantissime, innanzitutto l’anticipo fatture è uno smobilizzo di crediti commerciali, mentre il factoring oltre alla componente finanziaria prevede altre due componenti: una gestionale e l’altra assicurativa (nella forma tecnica del pro soluto).

La gestione dei crediti prevista nel factoring è la principale differenza che esiste rispetto all’anticipo fatture: diventando proprietario dei crediti ceduti il factor/Banca li gestisce come se fossero a tutti gli effetti crediti propri, nel rispetto delle norme civilistiche che regolano le cessioni dei crediti (art.1260 cc) e Legge 52 del 1991, quindi dovrà preoccuparsi di prendere i contatti con il debitore per gestire gli incassi ed eventualmente anche proroghe e/o ritardi nei pagamenti, nel factoring, infatti, è rilevante non solo l’affidabilità finanziaria del cedente, ma anche quella del debitore. Ciò non avviene nel caso dell’anticipo fatture dove non vi è questo rapporto trilaterale tra cedente, factor e debitore e la possibilità di ottenere liquidità è strettamente legata al merito creditizio dell’impresa cedente e alla capienza del fido concordato con la Banca.

La parte assicurativa è un’altra grande differenza rispetto all’anticipo fatture: nella soluzione di factoring pro soluto il factor/Banca assicura la solvenza del debitore ceduto. Questo è molto importante soprattutto in certe fasi economiche e nel caso di imprese che intendano cedere a titolo definitivo i crediti, liberandoli dunque dal loro bilancio e ottenendo di conseguenza vantaggi anche relativamente alla posizione finanziaria nette (PFN) e generalmente migliorando il rating verso il sistema del credito.

Se richiedo un factoring sono tenuto a cedere tutto il fatturato?

No, solo il fatturato previsto verso il o i debitori ceduti.

Se ho un rapporto di factoring attivo sono obbligato a cedervi tutte le fatture di un determinato cliente?

Con l’avvio di un rapporto factoring si possono prevedere:

  • Cessioni massive di tutti i crediti vantati verso quel debitore in questo caso si instaura un rapporto di cessione attraverso la LIR (Lettera di Inizio Rapporto) che avrà durata 24 mesi durante i quali il cedente è tenuto a cedere tutte le fatture/note di accredito verso il debitore ceduto.;
  • La cessione dei crediti relativi a singoli contratti con il debitore;
  • Cessioni spot, cioè solo di specifiche fatture senza che vi sia una LIR (Lettera di Inizio Rapporto).

Se ho già i crediti assicurati con compagnia di assicurazione il factoring mi costa meno? La valutazione è agevolata?

Per valutare una situazione di questo tipo sarebbe sempre necessario avere i contratti assicurativi sottoscritti dal cliente e valutare il singolo caso.

Generalmente comunque le compagnie di assicurazione assicurano tutto il fatturato di un cliente, applicando dei periodi di carenza e delle franchigie e il costo è rapportato su tutto il fatturato annuo; nel factoring, invece, normalmente si agisce sui singoli debitori applicando una commissione pro soluto sul turn over di quello specifico cliente, è inoltre difficile valutare a priori e su un caso teorico se il costo del factoring possa essere inferiore o meno dal momento che la componente gestionale del credito ha una valenza che si somma ai vantaggi assicurativi.

Nella valutazione del credito, se questo è già assicurato dal cliente con la sua compagnia, ciò verrà comunque tenuto in considerazione nelle delibere soprattutto se vi sono i giri dei diritti di polizza, cioè nel caso in cui il cliente assicurato giri i diritti e i benefici della polizza sul factor che a quel punto opera verso il debitore con la garanzia indiretta fornita dall’assicurazione stipulata dal cedente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del Factoring, consulta il foglio informativo disponibile presso le filiali e sulla sezione Trasparenza del sito bancaifis.it

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