08/11/2022
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Factoring e anticipo fatture: somiglianze e differenze

Ottenere liquidità, una necessità chiara a tutte le imprese, ma è sempre facile distinguere i prodotti utili per lo scopo. Il factoring e l’anticipo fatture potrebbero sembrare entrambe soluzioni valide, ma approfondirne il funzionamento può consentire di scegliere meglio quello più adatto alle esigenze aziendali.

Giorgio Lionello, Responsabile Commerciale della Filiale di Padova e della Filiale di Udine, risponde alle principali domande su factoring e anticipo fatture.

Quali sono le differenze tra anticipo fatture e factoring?

Le differenze tra anticipo fatture e factoring sono tantissime, innanzitutto l’anticipo fatture è uno smobilizzo di crediti commerciali, mentre il factoring oltre alla componente finanziaria prevede altre due componenti: una gestionale e l’altra assicurativa (nella forma tecnica del pro soluto).

La gestione dei crediti prevista nel factoring è la principale differenza che esiste rispetto all’anticipo fatture: diventando proprietario dei crediti ceduti il factor/Banca li gestisce come se fossero a tutti gli effetti crediti propri, nel rispetto delle norme civilistiche che regolano le cessioni dei crediti (art.1260 cc) e Legge 52 del 1991, quindi dovrà preoccuparsi di prendere i contatti con il debitore per gestire gli incassi ed eventualmente anche proroghe e/o ritardi nei pagamenti, nel factoring, infatti, è rilevante non solo l’affidabilità finanziaria del cedente, ma anche quella del debitore. Ciò non avviene nel caso dell’anticipo fatture dove non vi è questo rapporto trilaterale tra cedente, factor e debitore e la possibilità di ottenere liquidità è strettamente legata al merito creditizio dell’impresa cedente e alla capienza del fido concordato con la Banca.

La parte assicurativa è un’altra grande differenza rispetto all’anticipo fatture: nella soluzione di factoring pro soluto il factor/Banca assicura la solvenza del debitore ceduto. Questo è molto importante soprattutto in certe fasi economiche e nel caso di imprese che intendano cedere a titolo definitivo i crediti, liberandoli dunque dal loro bilancio e ottenendo di conseguenza vantaggi anche relativamente alla posizione finanziaria nette (PFN) e generalmente migliorando il rating verso il sistema del credito.

Se richiedo un factoring sono tenuto a cedere tutto il fatturato?

No, solo il fatturato previsto verso il o i debitori ceduti.

Se ho un rapporto di factoring attivo sono obbligato a cedervi tutte le fatture di un determinato cliente?

Con l’avvio di un rapporto factoring si possono prevedere:

  • Cessioni massive di tutti i crediti vantati verso quel debitore in questo caso si instaura un rapporto di cessione attraverso la LIR (Lettera di Inizio Rapporto) che avrà durata 24 mesi durante i quali il cedente è tenuto a cedere tutte le fatture/note di accredito verso il debitore ceduto.;
  • La cessione dei crediti relativi a singoli contratti con il debitore;
  • Cessioni spot, cioè solo di specifiche fatture senza che vi sia una LIR (Lettera di Inizio Rapporto).

Se ho già i crediti assicurati con compagnia di assicurazione il factoring mi costa meno? La valutazione è agevolata?

Per valutare una situazione di questo tipo sarebbe sempre necessario avere i contratti assicurativi sottoscritti dal cliente e valutare il singolo caso.

Generalmente comunque le compagnie di assicurazione assicurano tutto il fatturato di un cliente, applicando dei periodi di carenza e delle franchigie e il costo è rapportato su tutto il fatturato annuo; nel factoring, invece, normalmente si agisce sui singoli debitori applicando una commissione pro soluto sul turn over di quello specifico cliente, è inoltre difficile valutare a priori e su un caso teorico se il costo del factoring possa essere inferiore o meno dal momento che la componente gestionale del credito ha una valenza che si somma ai vantaggi assicurativi.

Nella valutazione del credito, se questo è già assicurato dal cliente con la sua compagnia, ciò verrà comunque tenuto in considerazione nelle delibere soprattutto se vi sono i giri dei diritti di polizza, cioè nel caso in cui il cliente assicurato giri i diritti e i benefici della polizza sul factor che a quel punto opera verso il debitore con la garanzia indiretta fornita dall’assicurazione stipulata dal cedente.

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