INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO I TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BIELLA, DI CUNEO, DI NOVARA, DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA E DI VERCELLI NELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI IMPERIA NELLA REGIONE LIGURIA. IL 2 E 3 OTTOBRE 2020
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 9 novembre 2020 l’Ordinanza n. 710, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2020 n. 284.
All’art. 6 viene decretato che “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.”.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana − ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti , nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
La Banca per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà ha esteso la sospensione anche a prodotti non espressamente ricompresi dalle disposizioni normative (Leasing).
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In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre ai Richiedenti beneficiari e nei casi ivi espressamente previsti le seguenti possibilità:
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetti risultino ricostruiti, agibili o abitabili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 22 ottobre 2021.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31/03/2021
La sospensione non comporta:
Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di Mutuo/Leasing originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di Mutuo/Leasing ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
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