In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 31 dicembre 2020, l’Ordinanza n. 732, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2021 n. 5.
All’art. 9 viene decretato che “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, (…) I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attivita’ di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, (…), hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate Mutuo/Leasing deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana − ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
La Banca per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà ha esteso la sospensione anche a prodotti non espressamente ricompresi dalle disposizioni normative (Leasing).
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In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetti risultino inagibili o inabitabili, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 23 dicembre 2021, salvo proroghe.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31/03/21
La sospensione non comporta:
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di Mutuo/Leasing originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di Mutuo/Leasing ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
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