In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 che ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che a partire dal 12 novembre 2019 hanno interessato i territori del Comune di Venezia, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 16 novembre 2019, l’Ordinanza n. 616, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019 n. 273.
All’art. 9 viene decretato che “in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, (…) i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, (…) , hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate Mutuo/Leasing deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana − ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti , nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
La Banca per agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà ha esteso la sospensione anche a prodotti non espressamente ricompresi dalle disposizioni normative (Leasing).
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In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
- nel caso di richiesta di sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese, e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate;
- nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetti risultino inagibili o inabitabili, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 18 novembre 2020, salvo proroghe. Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 28/02/2020.
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati al Mutuo/Leasing;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di Mutuo/Leasing originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di Mutuo/Leasing ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.
Venezia Mestre, 10 dicembre 2019
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