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26/01/2017
10:33

RUBRICA FISCALE – LE DICHIARAZIONI D’INTENTO 2017

Business

L’Agenzia delle entrate,con provvedimento del 2 dicembre 2016, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Contestualmente viene reso disponibile il Modello Dichiarazione d’Intento 2017 (Mod. DI), da utilizzarsi per le lettere d’intento relative alle operazioni d’acquisto a partire dal 1 marzo 2017.
Rispetto al modello ad oggi utilizzato e che resta in vigore fino al 28/02/2017, nel nuovo modello scompare dal Frontespizio nella sezione “Dichiarazione” il riferimento inerente alle “operazioni comprese nel periodo” al campo 3 e 4: viene esclusa quindi la possibilità di presentare una lettera d’intento per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell’importo del plafond che si intende utilizzare.
La novità ha generato diverse perplessità tra i professionisti e gli esportatori abituali: ìper esempio alcuni si chiedevano se fosse possibile presentare prima del 1 marzo una dichiarazione d’intento indicando il campo 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” e se questa non avrebbe perso la sua validità successivamente al 1 marzo, altri si chiedevano se barrando il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro” in data antecedente avessero dovuto poi ripresentare un’altra dichiarazione d’intento con il nuovo modello. Tutte queste perplessità sono state integralmente chiarite grazie alla Risoluzione 120/E del 22/12/2016 da parte della Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto qualora ad inizio anno si dovesse provvedere a trasmettere dichiarazioni d’intento nella quale vengono indicate operazioni comprese in un determinato lasso temporale queste manterranno la loro efficacia fino al 28/02/2017 ma successivamente bisognerà provvedere a presentare un nuovo modello optando per un delle due scelte possibili nella sezione “dichiarazione”:
1) una sola operazione per un importo fino a euro;
2) operazioni fino a concorrenza di euro.
Nell’eventualità invece che siano state inviate dichiarazioni d’intento fino al 28/02/2017 ma con l’indicazione di una delle due citate scelte, previste anche nel nuovo modello, non occorre presentare un nuovo modello anche se all’1 marzo il plafond assegnato non sia stato ancora consumato dai fornitori dell’esportatore abituale.
Successive modifiche interpretative saranno eventualmente approfondite in seguito.

Eventuali aggiornamenti interpretativi saranno affrontati in ulteriori successivi approfondimenti.

Rubrica fiscale a cura di:

Dott. Fausto Salvador
Dott. Michele Rotella
Studio Tributario Societario
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