Banca Ifis Logo
01/08/2019
10:28

Inadempienza del contratto di leasing: cosa prevede la legge?

Business

Il leasing è uno strumento finanziario utilizzato soprattutto da aziende e professionisti che consente di usufruire di un bene pagando un canone periodico. È possibile poi, al termine del contratto di leasing, restituire il bene oppure riscattarlo tenendo conto della cifra versata fino a quel momento. Ma cosa accade se il leasing non viene pagato? Quali conseguenze prevede la legge se si verificano casi di inadempienza?

Il comma 138 della legge 124/2017 dichiara che costituisce grave inadempimento, per quanto riguarda il leasing immobiliare, il mancato pagamento da parte dell’utilizzatore del bene di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di contratti di locazione, le sanzioni vengono disposte a partire dal quarto canone non pagato, anche non consecutivo.

Quali sono gli obblighi di concedente e utilizzatore?

Qualsiasi sia la tipologia di contratto di leasing sottoscritto, l’utilizzatore deve obbligatoriamente restituire al proprietario o al concedente il bene, il quale può decidere se rivenderlo o se avviare una nuova procedura di leasing con un soggetto terzo.

Inoltre, sempre secondo il comma 138, in caso di vendita o di altra collocazione del bene, possono verificarsi due casi:

  • Se l’importo ottenuto dalla vendita del bene supera o equivale la quota che il concedente avrebbe incassato dal contratto precedente, questo è tenuto a versare al vecchio utilizzatore la parte rimanente delle rate del contratto, sottratti i canoni scaduti e non pagati fino a quella data e tutte le spese collegate come, ad esempio, i costi di recupero bene e i costi per la sua conservazione, solo per citarne alcuni;
  • Se l’importo ottenuto dalla vendita è inferiore a quanto il concedente avrebbe guadagnato dal vecchio contratto di leasing non pagato, l’utilizzatore sarà tenuto a coprire la parte mancante.

 

Inadempienza del contratto di leasing: come stabilire il prezzo di mercato del bene?

È importante sottolineare che ogni transazione deve essere conclusa considerando i limiti imposti dai prezzi di mercato, riscontrabili dalle rilevazioni pubbliche condotte da soggetti specializzati. Nel caso in cui non sia possibile verificare i valori indicati dalle rilevazioni pubbliche, concedente e utilizzatore, possono affidarsi ad un perito scelto di comune accordo, il quale dovrà condurre le rilevazioni necessarie a stimare il prezzo del bene. In qualsiasi caso, il concedente è tenuto ad avvisare il vecchio utilizzatore della decisione presa e del prezzo di mercato stabilito per la rivendita del bene.

Infine, in relazione ai crediti vantati nei confronti dell’utilizzatore per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto a contestare davanti ad un giudice l’inadempimento dell’utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest’ultimo dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute.

L’intera disciplina appena descritta non si applica in caso di accordo tra le parti per il riscatto anticipato del bene, o in caso di una rescissione consensuale del contratto.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di Leasing, consultare i fogli informativi disponibili nella sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it

Condividi