La cessione del credito è un accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
La cessione del credito, così come il suo finanziamento, è disciplinata in modo molto preciso dal codice civile, in particolare dagli articoli 1260 e successivi, e può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. In assenza di accordi di diversa natura, l’articolo 1267 del codice civile stabilisce che: “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto”.
Dove è presente una garanzia legata alla solvenza del debitore si avrà cessione del credito “pro soluto” (ipotesi tipica prevista dal codice). Nel caso in cui, invece, la garanzia della solvenza del debitore rimanga in capo al cedente si parlerà di cessione del credito “pro solvendo”.
Nella cessione del credito pro soluto a titolo oneroso, il cedente, secondo quanto disposto dall’articolo 1266 del codice civile, dovrà comunque garantire l’esistenza del credito al momento della cessione.
Secondo il codice civile, non è previsto che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, purché non si tratti di crediti personali o il cui trasferimento sia vietato per legge. È comunque indispensabile che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica. Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro.
La cessione del credito può avere ad oggetto crediti di diversa natura: commerciali (attinenti l’esercizio d’attività d’impresa), fiscali (IVA, IRES, etc…), d’imposta (bonus fiscali, crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, bonus affitti, etc…).
Generalmente è possibile identificare tre attori coinvolti nella cessione del credito:
Il ceduto è il debitore, ossia colui al quale il cessionario chiederà di saldare il credito acquisito.
Il cedente è colui che cede il credito nei confronti del ceduto ad un soggetto terzo.
Il cessionario è colui che acquisisce il credito e lo gestisce. Solitamente si tratta di una Banca.
I casi in cui la cessione del credito non è possibile sono tre. In primo luogo è indispensabile che il credito ceduto non abbia carattere strettamente personale, ma è necessario anche che la cessione dei crediti non sia espressamente vietata dalla legge. L’ultimo caso in cui un credito non può essere ceduto, si verifica quando tra creditore e debitore esiste un patto di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1260 del codice civile, non tutti crediti , infatti, essere oggetto di cessione. Non possono essere ceduti:
La cessione del credito può essere di due tipi:
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Il contratto di factoring, che prevede la cessione di crediti commerciali, è un modello contrattuale di derivazione anglosassone, affacciatosi in Italia alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Gli sviluppi legislativi successivi lo hanno modificato in alcuni aspetti, ma è con la legge 21 febbraio 1991, n. 52 che viene disciplinato il nucleo dell’operazione. Questa prevede che:
Possono essere oggetto di cessione: singoli crediti o una pluralità (una massa) di crediti, crediti già esistenti o crediti futuri. I contratti di factoring possono articolarsi dunque secondo diverse modalità. Uno dei motivi è che i cedenti hanno talvolta rapporti commerciali con clienti occasionali e, altre volte, rapporti con clienti stabili, nei confronti dei quali è prevedibile che sorgano ripetute ragioni di credito.
Nel caso di clienti occasionali, factor e cedente stipulano cessioni, singolari o plurime, di crediti già esistenti, mentre in relazione ai clienti stabili è possibile la cessione in massa di crediti futuri. A tal proposito, vincolarsi anticipatamente, ossia prima che i crediti vengano ad esistenza, risulta conveniente sia per il cedente che per la Banca. La cessione di crediti futuri, infatti, giova al fornitore che compie una scelta organizzativa duratura affidandone ad altri la gestione e, al factor, in quanto, dal canto suo, acquisisce stabilmente quegli affari.
Facendo ricorso alla cessione dei crediti commerciali, quindi, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che, altrimenti, avrebbero potuto riscuotere solo alla scadenza del credito.
La cessione dei crediti commerciali per un’impresa è molto utile anche per eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
Ed in periodo di crisi non ci sono dubbi sul fatto che questi siano benefici di non poco conto!
Nel caso del Superbonus/Ecobonus/bonus edilizi il credito oggetto di cessione è il credito d’imposta. Nell’ambito delle previsioni del decreto sostegni:
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