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30/05/2018
07:02

Benefici fiscali per le farmacie: dettagli sull’accesso alle agevolazioni 4.0

In una risoluzione dello scorso 9 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha presentato alcuni chiarimenti per quanto riguarda le agevolazioni 4.0 per gli investimenti in beni strumentali “finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese” previsti dalla Legge di bilancio 2017: il cosiddetto modello industria 4.0.

AGEVOLAZIONI 4.0: L’INTERCONNESSIONE DEL BENE

Innanzitutto è necessario spiegare il concetto di “interconnessione del bene”, requisito fondamentale al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal piano. Affinché un bene possa definirsi “interconnesso” ai fini dell’ottenimento delle maggiorazioni del 150% e del 40%, è necessario e sufficiente che il bene:

 

  1. scambi informazioni con sistemi interni (come ad es. sistemi gestionali, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio e controllo di altri macchinari) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
  2. sia identificato univocamente, per poter riconoscere l’origine delle informazioni, attraverso l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.”

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 4.0 PER LE FARMACIE

Sul tema dell’accesso alle agevolazioni 4.0 per le farmacie, Federfarma ha specificato con una circolare che non è previsto alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti i requisiti per l’agevolazione.

Tale documentazione deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione o se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, sarà possibile fruire dell’agevolazione solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Federfarma ha ricordato infatti che “l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma determina un mero slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.

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