Oggetto: Moratoria Mutui COVID-19 per 11 Comuni – Sospensione delle rate dei mutui/leasing ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n.642 del 29 febbraio 2020 (G.U. n.53 del 2 marzo 2020)
Banca IFIS, consapevole dei gravi disagi socio economici derivanti dall’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 sul territorio nazionale, è vicina alle imprese clienti per aiutarle a superare le difficoltà derivanti da questa emergenza.
Nello specifico, Banca IFIS, in recepimento dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020, informa le imprese clienti che potranno fare richiesta di sospensione, fino al 31 luglio 2020 (salvo proroghe), della rata capitale o dell’intera rata dei rispettivi Mutui e/o Leasing in essere alla data odierna:
- – relativi ad edifici ubicati nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini, Vo’ Euganeo (individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020)ovvero
- – strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei predetti 11 Comuni.
Per avviare l’istruttoria della richiesta di sospensione dei Mutui e/o Leasing, sarà sufficiente inviare alla Banca la relativa richiesta, entro il 30 aprile 2020, utilizzando i moduli allegati al presente avviso (Allegato 1_Richiesta Sospensione Mutuo_ Ordinanza 642; Allegato 2_Richiesta Sospensione Leasing_ Ordinanza 642), compilati in ogni parte.
Il modulo potrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’Azienda e dagli eventuali terzi datori di ipoteca/fidejussori o garanti e inviato via PEC alla filiale di riferimento. Qualora firmato con firma autografa, il modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo della filiale di riferimento e anticipato via mail all’indirizzo PEC.
La Banca procederà all’istruttoria della richiesta e fornirà riscontro ai clienti entro 30 giorni (trenta) dalla ricezione della richiesta stessa, salvo necessità di approfondimenti particolari.
In caso di accoglimento della richiesta, che sarà comunicata dalla Banca all’indirizzo PEC indicato dal cliente nella richiesta stessa, gli interessi contrattuali continueranno a maturare nel periodo di sospensione e potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- – nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi verrà pagata alle scadenze originarie del piano di ammortamento;
- – nel caso di sospensione dell’intera rata, sia quota capitale sia quota interessi, il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale residuo nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate residue, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue.
Qualora il Mutuo o il Leasing sia assistito da garanzie, la conferma ed estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione della sospensione.
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati al Mutuo/Leasing;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Qualsivoglia esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione potrà essere indirizzata al Gestore della propria Filiale di riferimento.
Venezia Mestre, 30/03/2020