In caso di mancata adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (compresa l’eventuale proroga ai sensi della normativa applicabile e l’eventuale riapertura dei termini), gli Azionisti si troverebbero di fronte ai possibili scenari illustrati di seguito.
(a) Raggiungimento di una partecipazione pari o inferiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente
In tale ipotesi potrebbe non sussistere un flottante tale da assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni illimity. In tal caso, l’Offerente ha dichiarato che non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni illimity e Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalla quotazione delle Azioni illimity e/o il Delisting ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa.
In caso di Delisting, gli Azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.
(b) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell’Emittente
In tale ipotesi l’Offerente – avendo dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni illimity – adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF. Gli Azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta avranno dunque il diritto di richiedere all’Offerente di acquistare le proprie Azioni Oggetto dell’Offerta per un corrispettivo per Azione Oggetto dell’Offerta che sarà determinato ai sensi dell’articolo 108, commi 3, 4 e 5, del TUF e degli articoli 50, 50-bis e 50-ter del Regolamento Emittenti.
Borsa Italiana disporrà il Delisting e, di conseguenza, gli Azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta e che non abbiano esercitato il diritto di richiedere all’Offerente di procedere all’acquisto delle proprie Azioni illimity, si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.
(c) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente
In tale ipotesi l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF.
In tal caso, gli Azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta, e che non abbiano esercitato il diritto di richiedere all’Offerente di acquistare le proprie Azioni Oggetto dell’Offerta in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF (ipotesi B precedente) saranno obbligati a trasferire le Azioni Oggetto dell’Offerta da essi detenute all’Offerente.
Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione delle Azioni illimity e il Delisting tenuto conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
(d) Fusione
È intenzione dell’Offerente, in caso di perfezionamento dell’Offerta, procedere alla fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (la “Fusione”), al fine di consentire la piena e più efficace integrazione delle proprie attività con quelle dell’Emittente e accelerare il raggiungimento degli obiettivi industriali e strategici dell’Offerta, sia nel caso in cui a esito dell’Offerta si siano verificati i presupposti per il Delisting, sia nel caso in cui essi non si siano verificati.
In entrambe le ipotesi, l’Offerente intende proporre la Fusione ai competenti organi sociali dell’Emittente, e conseguentemente avviare la relativa procedura societaria, non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta, affinché la Fusione, subordinatamente ai necessari provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti e delle procedure di governo societario, possa divenire efficace ragionevolmente entro dodici/diciotto mesi dalla Data di Pagamento
Agli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta e non concorreranno alla deliberazione di approvazione della Fusione non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437-quinquies del codice civile, in quanto per effetto della Fusione gli stessi riceveranno in concambio Azioni Banca Ifis, quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan. Inoltre, con riferimento alle ulteriori fattispecie di recesso previste all’articolo 2437 del codice civile, si precisa che l’Offerente prevede che la Fusione sarà attuata con modalità tali da non far sorgere il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile in capo agli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta e non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione.