Il bollo auto è una tassa sul possesso e non sulla circolazione e quindi, indipendentemente dall’utilizzo o meno del veicolo, obbligatoria. Da prassi, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risulta proprietario del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). Ma nel caso in cui si debba saldare il bollo auto in leasing, a chi spetta il pagamento?
Fino al 15 agosto 2009, il bollo auto doveva essere pagato esclusivamente dal proprietario (concedente) anche nel caso in cui il veicolo fosse stato concesso in uso ad altro soggetto, in virtù di un contratto di leasing.
La normativa riguardante il pagamento del bollo auto in leasing è stata però aggiornata di recente:
Il pagamento del bollo auto, anche in leasing, spetta quindi all’utilizzatore. Ma cosa succede se il pagamento non viene versato?
Con la legge 99/2009 l’utilizzatore e la società di leasing erano obbligati “in solido”. Questo significava che, in caso di mancato pagamento del bollo auto in leasing, le regioni o l’Agenzia delle Entrate potevano rivalersi anche nei confronti della società di leasing. A seguito però di una modifica normativa del 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti al pagamento del bollo auto in leasing in via esclusiva.
La responsabilità solidale della società di leasing sussiste quindi solo nell’ ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Il bollo auto e, in questo caso, il bollo auto in leasing, si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Entro tale termine l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono pretenderne il pagamento, anche eventualmente tramite riscossione coatta. Più precisamente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il bollo auto, è possibile notificare al contribuente l’avviso di accertamento. Tale avviso diventa definitivo se non impugnato entro sessanta giorni. La stessa procedura viene seguita per il bollo auto in leasing.