Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0” (Accordo ABI), come integrato dall’Addendum del 6 marzo 2020, dall’Addendum del 22 maggio 2020 e dall’Addendum del 17 dicembre 2020.
Banca Ifis ha aderito all’Accordo per il Credito 2019 – Imprese in Ripresa 2.0, siglato tra l’Associazione Bancaria Italiana e diverse Associazioni Imprenditoriali, che con appositi Addenda, siglati il 6 marzo, il 22 maggio e il 17 dicembre 2020 hanno esteso le misure agevolative anche in favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese di maggiori dimensioni rispetto alla categoria delle PMI, danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
In tale contesto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 gennaio 2020, le imprese clienti titolari possono richiedere:
La richiesta di sospensione deve pervenire entro il 31 marzo 2021, salvo proroghe.
Al fine di richiedere l’applicazione della misura, al momento della richiesta l’impresa cliente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’impresa deve altresì allegare alla richiesta di sospensione un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, nella quale dichiara di aver subito danni rilevanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (autocertificazione dei danni non necessaria per i finanziamenti perfezionati prima del 16 novembre 2018).
La richiesta di sospensione deve pervenire entro il 31 marzo 2021, salvo proroghe.
Al fine di richiedere l’applicazione della misura, al momento della richiesta l’impresa cliente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’impresa deve altresì allegare alla richiesta di sospensione un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, nella quale dichiara di aver subito danni rilevanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (autocertificazione dei danni non necessaria per i finanziamenti perfezionati prima del 16 novembre 2018).
La Banca valuterà le richieste di accesso alle misure di sostegno in autonomia, secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure, fornendo una risposta alle imprese clienti nei termini specificati più sotto.
Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione potrà essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima (per le operazioni di sospensione fino a un massimo di 60 punti base). Fermo restando quanto sopra, ai clienti non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione.
Ai fini dell’accoglimento, la Banca ha la facoltà di valutare eventuali garanzie aggiuntive per mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
L’impresa dovrà inviare alla Banca la relativa richiesta, utilizzando uno dei seguenti moduli a seconda della tipologia di prodotto:
PMI
Imprese di maggiori dimensioni rispetto alla categoria di PMI:
Il modulo dovrà essere:
Nel caso il modulo fosse firmato con firma autografa, invece che digitalmente, dovrà essere inviato mezzo raccomandata a/r a Banca Ifis, Via Gatta, 11 – 30174 Mestre (Venezia) – Ufficio Modulistica e Contratti e anticipato via PEC ai seguenti indirizzi:
L’accoglimento della richiesta da parte della Banca è subordinato alla manifestazione del consenso alla sospensione, da parte di terzi soggetti titolati ad esprimerlo, quali ad esempio terzi datori di ipoteca o fidejussori, garanti.
La Banca procederà all’istruttoria della richiesta e fornirà riscontro ai clienti, alla PEC indicata nella richiesta, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, salvo necessità di approfondimenti particolari.